Venerdi, 9 Settembre 2010

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Quello strano buco nero nel Piano Regolatore di Agrigento

Finalmente gli Agrigentini hanno un Piano regolatore generale! Alla vigilia del Natale dello scorso anno, sulla G.U.R.S. è stato  pubblicato il decreto di approvazione dello strumento urbanistico comunale datato 28.10.09 da parte dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente. Dopo decenni di attesa, il nuovo strumento di pianificazione pone senza dubbio le basi per uno sviluppo più ordinato e corretto del territorio comunale. La città ne aveva di bisogno, poiché porta i segni indelebili del periodo più buio della sua storia, quello nel quale non ci fu alcun rispetto di regole, come i vincoli paesaggistici del 1957 (vincoli mai abrogati peraltro) relativi all’altezza massima degli edifici: il bel paesaggio ottocentesco della città arroccata sui due colli storici fu irrimediabilmente e orrendamente trasfigurato.

Inusitati grattacieli di dodici, tredici, quattordici piani avvolsero le pendici degli antichi colli urbani e, appiccicati l’uno all’altro o edificati sul bordo di fragili cigli tettonici, diventarono la più autentica negazione del concetto di città. E’ questa l’immagine più negativa di Agrigento nella seconda metà del Novecento, immagine purtroppo amaramente ingigantita dalla frana del ’66 e divenuta stereotipo di un disastro urbanistico diffuso ovunque in moltissime città del Bel Paese. Ma oltre a segnare la cronaca del tempo, questa immagine “eversiva” sottesa al distorto assetto urbanistico incide da allora anche in modo pesante sulla qualità di vita degli Agrigentini, perché li costringe a vivere in una forma urbana “balcanizzata”, cioè destrutturata, nella quale regna ora l’asfissia di un traffico paranoico figlio di una speculazione spregiudicata e mai condannata dalla giustizia ora l”insalubrità” di edifici accatastati l’uno dall’altro che oscurano le coscienze oltre che la luce del sole.

Benvenuto, dunque, P.R.G., perché d’ora in poi sarà difficile che si ripetano i drammatici fenomeni di saturazione parossistica sulle pendici collinari o quelli di tarmatura maniacale lungo le plaghe extra urbane dopo la frana del 1966. Esso rappresenta il primo passo di quel “voltare pagina”, promosso dai Consigli e dalle Giunte comunali che si sono succeduti dalla metà degli Anni Novanta ad oggi. Nel nuovo strumento di pianificazione non si può non apprezzare che fra le scelte progettuali - come principale intervento strategico- ci sia la “ricucitura” della Pentapoli, ovvero dei quattro grandi raggruppamenti suburbani - disposti a satellite attorno all’antico acrocoro medievale – i quali sono il frutto della tragica devastazione speculativa del secondo dopoguerra.

Il risanamento urbanistico dei quartieri periferici non può, infatti, che contribuire ed accelerare lo sviluppo socio-economico della città, migliorando primariamente la qualità di vita degli abitanti. Superare “la gerarchia consolidata delle relazioni fra il centro urbano ed i nuclei periferici subordinati” e determinare “un’organizzazione insediativa policentrica con funzioni e qualità complementari fra loro” sono – ad esempio - ottimi presupposti progettuali per uno sviluppo urbanistico più equilibrato ma soprattutto qualitativamente migliore rispetto a quello offerto dall’immagine “eversiva” anzi detta. Da apprezzare è anche l’attenzione verso il “grande parco territoriale”, sebbene si rilevi in essa una certa influenza “modaiola” dei nostri tempi.

Il “rispetto della natura”, tanto invocato nelle quotidiane litanie mediatiche e politiche, infatti traduce sovente nuovi modi di “sfruttamento” degli ecosistemi, che restano comunque sottomessi e trasformati dall’uomo. Alcuni numeri del P.R.G., quali la superficie di parcheggi per abitante o quella pro capite di verde pubblico per abitante - pur superiori al minimo previsto dagli standard urbanistici – avrebbero potuto esser più consistenti, proprio per incidere maggiormente sulla “qualità di vita” dei cittadini. Anche la valorizzazione del centro storico, risultante da azioni di riqualificazione funzionale e formale del tessuto edilizio, costituisce un altro passo di quel “voltar pagina” auspicato. Questo obiettivo sarà più incisivo se a quanto già messo in cantiere si aggiungeranno ulteriori azioni di riqualificazione urbana, anche di tipo innovativo, e sinergie con le aree di sviluppo urbano previste. Un P.R.G. dunque  apprezzabile ma – a mio modesto parere – bisognevole di ulteriori miglioramenti, dei quali certamente l’Amministrazione comunale saprà farsi promotrice come ha dimostrato fino ad oggi.

Si deve purtroppo rilevare che il P.R.G. è incompleto: non è regolamentato il territorio ricadente nel parco archeologico della Valle dei Templi, a causa della mancanza del relativo piano del parco (ancora in fase di approvazione a dispetto dei termini fissati dalla legge, già abbondantemente superati) e soprattutto per l’esclusione del suddetto territorio stabilita dal decreto assessorile di approvazione: “La gestione dei territori inclusi (nel parco archeologico di cui alla L.R. 20/2000- n.d.r.) viene ad essere sottratta alle competenze comunali”.

Tale decisione rappresenta un vero e proprio “buco nero” amministrativo, non dissimile da quelli che costellano l’universo in modo misterioso, perché invisibili e capaci di piegare lo spazio ed il tempo. L’allusione però non si riferisce ovviamente al contenuto del territorio escluso, rappresentato dai resti monumentali dell’antica Akragas che sono fortunatamente visibili e tutt’altro che mostruosi, piuttosto al “modo” in cui è stata decretata l’esclusione. Si tratta infatti di un autentico colpo di spugna con il quale la Regione cancella i principi sottoscritti ad Hannover nel 2000 dai Ministri  responsabili della pianificazione territoriale dell’Unione, nei quali si sostiene la necessità di una integrazione in tutti i suoi aspetti della pianificazione territoriale (paesaggistica, territoriale, infrastrutturale, etc.). Ebbene oggi, dieci anni dopo quella Conferenza, in questo lembo d’Europa si decide di tornare indietro nel tempo, perseverando in quella concezione riduttivistica del territorio, gerarchizzato e sottoposto a controllo o gestione da parte di diversi soggetti amministrativi.

Che non si tratta di critica infondata, lo dimostra la mancanza ad oggi del Piano territoriale regionale paesistico, ovvero di quello strumento di pianificazione e di coordinamento indispensabile per una vera politica (e dunque tutela) del territorio, ancora da queste parti purtroppo carente. L’esclusione decisa dal decreto assessorile rappresenta un “buco nero” amministrativo, perché sottrae al P.R.G. di un comune una fetta importante del suo territorio che di fatto rimane al momento priva di regolamentazione. In rispetto delle leggi sulla trasparenza degli atti amministrativi vigenti nella Repubblica e nella Regione sarebbe stato opportuno che il titolo del decreto fosse stato più aderente al contenuto, ad esempio: “Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Agrigento, escluso la zona del parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi”! E’ un “buco nero” amministrativo – dicevo - in quanto si è voluto attribuire al piano del parco della Valle un carattere “sostitutivo” rispetto ad un p.r.g. che però non gli è conferito espressamente dai dettami legislativi vigenti. Nei parchi naturali, il p.r.g. dei comuni interessati deve tenere conto del piano del parco presente nel proprio territorio, considerati sia la sua natura di strumento speciale di governo del territorio che gli specifici vincoli di destinazione d’uso dei suoli. Purtroppo, quanto stabilito dalla legge quadro sulle aree protette si sta rivelando secondo molti studiosi una soluzione riduttiva e schematica, la quale ha creato e sta creando enormi difficoltà applicative, proprio perché il piano di un parco per sua natura non può sostituirsi completamente ad un piano regolatore generale.

Il piano di un parco - ad esempio - si differenzia molto da un p.r.g. per caratteristiche tecniche (quali ad esempio la scala di analisi) nonché per obiettivi e contenuti. Proprio per questo è quanto mai necessario – in ossequio ai principi della Conferenza di Hannover – una integrazione sinergica fra i due strumenti, eliminando le attuali sterili gerarchizzazioni e scomposizioni nella pianificazione territoriale, anche nel contesto del piano territoriale paesistico di cui le regioni devono dotarsi. Il parco di Agrigento comunque non è un parco naturale e pertanto non è applicabile tout court la legge quadro sulle aree protette. E’ un parco archeologico, per il quale è previsto un piano di parco, a differenza degli altri diciotto parchi omologhi. Di primo acchito questo strumento pare conferire a questo parco una maggiore importanza rispetto agli altri.

In realtà non è così e, in ogni caso, sarebbe inammissibile, diversamente si dovrebbero considerare quelli di Segesta o di Siracusa - giusto per fare qualche esempio - meno importanti del parco agrigentino. Tale presunto primato, fra l’altro, è stato clamorosamente smentito dal modo in cui questo parco è stato istituito, ovvero senza alcuna contestuale zonizzazione (mentre questa è stata fatta a Naxos), zonizzazione poi che ad Agrigento è stata adottata dall’Ente parco dopo ben otto anni dalla promulgazione della legge istituiva, dunque violando i vincoli temporali stabiliti dalla legge regionale istitutiva. Orbene il “Sistema dei parchi archeologici regionali” sancito dalla L.R. 20/2000 non prevede alcun piano di parco per gli altri parchi archeologici siciliani, ma soltanto una “normativa del parco archeologico”, la quale (si riporta testualmente parte dell’articolo 20) “costituisce integrazione e, qualora in contrasto,variante degli strumenti urbanistici vigenti nel territorio interessato”.

Integrazione, appunto. Talvolta variante, ma non è definita in altro specifico modo, ad esempio “sostitutivo”, come avviene per i parchi naturali nazionali. Il carattere del piano del parco della Valle (se di tipo sostitutivo, integrativo , variante, etc. rispetto al P.R.G.) non è precisato nemmeno dall’art. 14 della legge istitutiva: si delineano il patrimonio archeologico, lo studio agronomico, la ricerca scientifica, la destinazione d’uso dei suoli ma nulla si specifica del carattere del piano. Ciò dimostra in modo inequivocabile la “non sostituibilità” del piano di questo parco con il P.R.G. del comune interessato. Tutt’al più il primo potrà essere integrazione o variante del secondo, così come stabilisce l’art. 20 prima citato! Infine l’esclusione sancita dal decreto assessorile di approvazione così come l’omissione del disposto normativo dell’art. 14 della L.R. 20/2000 lasciano sconcertati perché entrambi - come i buchi neri dell’universo fagocitano il tempo e trasformano lo spazio limitrofo – risucchiano ed annullano i principi di tutela costituzionale relativi innanzitutto alla persona umana e dopo (ben sottolineando l’avverbio temporale) quelli connessi ai beni storico-culturali o ambientali. Per questi motivi non può essere esclusa da un P.R.G. una parte del territorio comunale.

Un piano di parco – come già è stato rilevato in queste righe - non si può sostituire completamente allo strumento di pianificazione comunale, proprio perché abbisogna di un strumento di dettaglio – tale è il P.R.G. - che completi l’organizzazione del territorio prevista dal piano del parco e relativo sviluppo socio-economico. E poi, perché un parco è parte di un territorio, non un territorio a sé stante. Lo stabilisce la Convenzione di Firenze che, ratificata anche dal nostro Paese, dovrebbe essere applicata anche in questa estrema periferia dell’Unione! Lo richiede il rispetto per uno sviluppo organico della città e la qualità di vita degli abitanti di un territorio, che è unitario dal punto di vista storico, culturale, geografico, ambientale e amministrativo, il quale non può essere  membrato in tale assurdo modo.


di Edmondo Infantino

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